DIRITTO AL PUNTO di Valentina Garofani
Colmato in via definitiva il vuoto normativo in merito alla tutela dei minori contro il sempre più diffuso fenomeno del cyberbullismo, grazie all’approvazione della legge n. 71/2017, che ne ha dato la prima chiara definizione
«Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito dei dati personali in danno di minorenni, nonché la diffusione di contenuti online il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo»
La legge privilegia un’impostazione dell’intervento normativo basata esclusivamente su strumenti preventivi di carattere educativo rispetto all’impostazione – fatta propria dalla Camera dei deputati nel corso del procedimento legislativo – che agli interventi educativi affiancava anche strumenti di natura penale.
Unici obiettivi della legge sono prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo, risultando soppresso ogni riferimento al bullismo.
FINALITA’ DELL’INTERVENTO NORMATIVO
L’intervento legislativo è finalizzato in primis alla redazione di un piano di azione integrato ed a realizzare un sistema di raccolta di dati per il monitoraggio, avvalendosi anche della collaborazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni e delle altre Forze di Polizia.
LA LEGGE IN 7 PUNTI
1) Individua la finalità dell’intervento nel contrasto del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni attraverso una strategia che comprende misure di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori (vittime e autori del bullismo sul web) da attuare in ambito scolastico;
2) Prevede che il minorenne che abbia compiuto 14 anni e sia vittima di bullismo informatico (nonché ciascun genitore o chi esercita la responsabilità sul minore) possa rivolgere istanza al gestore del sito Internet o del social media o, comunque, al titolare del trattamento per ottenere provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela (oscuramento, rimozione, blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso su Internet, con conservazione dei dati originali). Il titolare del trattamento o il gestore del sito Internet o del social media deve comunicare, entro 24 ore dall’istanza, di avere assunto l’incarico e deve provvedere sulla richiesta nelle successive 48 ore. In caso contrario l’interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali che deve provvedere, in base alla normativa vigente, entro le successive 48 ore;
3) Istituisce un tavolo tecnico per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo e prevede l’adozione, da parte del MIUR, sentito il Ministero della giustizia, di apposite linee di orientamento – da aggiornare ogni due anni – per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo nelle scuole. In particolare, le linee di orientamento dovranno prevedere una specifica formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti e la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;
4) Prevede la designazione, in ogni istituto scolastico, di un docente con funzioni di referente per le iniziative contro il cyberbullismo che dovrà collaborare con le Forze di polizia, e con le associazioni e con i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio;
5) Prevede interventi di caratteri educativo in materia di cyberbullismo (finanziamento di progetti e promozione dell’uso consapevole di internet);
6) Prevede, in caso di episodi di cyberbullismo in ambito scolastico, l’obbligo da parte del dirigente responsabile dell’istituto di informare tempestivamente i genitori (o i tutori) dei minori coinvolti e di attivare adeguate azioni educative;
7) Applica la disciplina sull’ammonimento del questore, mutuata da quella dello stalking, anche al cyberbullismo: fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia per i reati di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali commessi, mediante Internet, da minorenni ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, il questore – assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti – potrà convocare il minore responsabile (insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale), ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.