di Stefania Cappucci
LEGGE 219/2017
Il dovere di informare ed il diritto ad essere informati per la libertà di scelta e la dignità delle cure
“UNA BUONA LEGGE BUONA”, così la definisce l’illustre professor Stefano Canestrari, docente di Diritto penale a l’università di Bologna Alma Mater e membro CNB.
La Legge 2019/2017 detta le linee generali di disciplina del consenso informato prevedendo che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, viene richiamato il rispetto dei principi di cui agli articoli 2,13 e 32 della Costituzione e degli artt. 1,2 e 3 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Arriva soprattutto e grazie alle lunghe ed estenuanti battaglie affrontate dai casi di cronaca ben conosciuti, come quello di Eluana Englaro, Piergiorgio Welby e DJ Fabo.
Anche se per motivi diversi loro hanno in comune un destino che li ha devastati fisicamente e soprattutto psicologicamente, in quanto, pur mantenendo lo stato cosciente vivevano in completa mobilità degli organi interni ed esterni.
La Legge 2019/2017 è formata da appena 8 articoli e di facile comprensione, il vero “protagonista” è la dignità umana, contemplando in essa la vita e la morte, intesa nel suo più ampio rispetto delle scelte della persona interessata, fondamentale è l’attenzione che pone nelle decisioni del paziente che devono comunque arrivare a seguito di un processo di consapevolezza e dettato da una relazione, nel tempo, tra medico e paziente informato che suo stato di salute: la diagnosi della malattia, le terapie che dovrà sostenere, i rischi che possono subentrare e delle scelte che man mano si concorderanno insieme.
Il punto fondamentale e soprattutto innovativo della legge 219/2017 è che finalmente si puntualizza e si riconosce che:
“Ai fini della presente legge sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale, l’idratazione artificiale e la respirazione artificiale mediante dispositivi medici”,
Cosa che fino all’entrata in vigore della suddetta legge non erano ritenute vere e proprie terapie, quindi oggetto di scelta da parte del paziente se esserne sottoposto o meno o per un detto periodo. Questo significa un enorme passo avanti per quello che era stato definito “accanimento terapeutico“.
La Terapia del dolore: divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita. (Art. 2)
Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico.
A tal fine, è sempre garantita un’appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38. Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico
Cosa è la DAT ? Disposizioni Anticipate di Trattamento (art. 4)
Queste vengono definite come l’atto in cui ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere può, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, comprese appunto le pratiche di nutrizione, respirazione e idratazione artificiali.
Il dichiarante può individuare una persona di fiducia – fiduciario – che ne fa le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie. Tali dichiarazioni possono essere rilasciate davanti un pubblico ufficiale di anagrafe o un notaio, in tale modo il medico è tenuto a rispettare le volontà espresse dal paziente ed è esente da responsabilità civili e penali.
“La vita è la donna che ti ama, il vento tra i capelli, il sole sul viso, la passeggiata notturna con un amico, la vita è anche la donna che ti lascia, una giornata di pioggia, l’amico che ti delude.
Purtroppo ciò che mi è rimasto non è più vita, è solo un testardo e insensato accanimento nel mantenere attive delle funzioni biologiche”
(Piergiorgio Welby)